Regioni, Provincie, Comuni e il Gratuito Patrocinio

Le Regioni, i comuni e le Province quali soggetti giuridici pubblici ed organi di de-centramento delle funzioni amministrative loro devolute dallo Stato possono beneficiare della disciplina prevista e regolamentata dagli artt. 158 e 159 T.U. 115/2002?

LA  RISPOSTA E’ NO

Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia,  come tutti i testi unici ha la finalità di raccogliere in un unico “corpo” normativo le varie disposizioni legislative, primarie e secondarie, che riguardano la stessa materia.

L’opera di raccolta non può modificare le norme in vigore se non con espresso provvedimento , nel testo unico in esame l’articolo 296 e/o con indicazione espressa di non applicabilità, art. 297, e/o abrogazione artt. 298,299,300,301. 

La materia oggetto del quesito ha quale riferimento la vecchia normativa relativa al campione civile.

In particolare Il riferimento normativo previgente all’articolo 158 t.u  sono l’art. 39 D.M. 28 giugno 1866, istruzioni tariffa civile; articoli 36 e 39 regio decreto 3282/1923 mentre il  riferimento normativo previgente all’articolo 159 t.u  è l’art. 38 regio decreto 23 dicembre 1897 n 549 regolamento di esecuzione del testo unico imposta di registro approvato con regio decreto 20 maggio 1987 n 217  ( vedi  “ il testo unico delle spese di giustizia” in Guida al Diritto il sole 24 ore Dossier Mensile LUGLIO 2002)

In materia di Campione civile ricordiamo che ( vedi tra l’altro il supplemento ai quaderni di Giustizia n. 35 giugno 1984) la prenotazione a debito ex lege ( per ragioni di opportunità  e di praticità contabile/amministrativa) era prevista 1) per le amministrazioni dello Stato(art. 17 legge sul bollo e art. 11 legge sul gratuito patrocinio ) e 2) per gli enti parificati alle amministrazioni dello Stato ( ricordiamo che l’ente era tenuto ad indicare a margine  dei propri atti gli estremi della normativa che gli riconosceva la parificazione alle amministrazioni dello Stato ,rientravano tra tali enti ad esempio gli enti locali e territoriali, le Ferrovie dello Stato e le  Poste e Telecomunicazioni(prima della privatizzazione), ANAS AIMA ecc.

Il Testo Unico in esame (DPR 115/02) nulla ha modificato in relazione a quanto sopra perché:

a)  è vero che l’articolo 158 parlando di amministrazione pubblica  può legittimamente far sorgere qualche dubbio (da Enciclopedia Microsoft Encarta 99Pubblica amministrazione Nel diritto italiano, l'insieme degli organi e delle attività preordinati al perseguimento di obiettivi e compiti ritenuti di pubblico interesse.Fanno dunque parte della pubblica amministrazione il governo e i singoli ministeri (amministrazioni centrali), con i loro apparati, gli enti locali (comune e provincia) e le regioni, gli enti pubblici che operano nel campo dei servizi sociali (azienda sanitaria locale; enti previdenziali), la scuola. 

Da  Aldo M. Sandulli Manuale di diritto amministrativo XII edizione Jovine editore Napoli 1982 Pubblica amministrazione in senso soggettivo non è solamente lo Stato. A parte l’amministrazione statale  una molteplicità di soggetti pubblici (di diritto pubblico) cioè di soggetti aventi carattere di  “ pubblici poteri” i quali sono da considerare anch’essi  pubbliche amministrazioni. Essi prendono il nome di enti pubblici.

b) ma l’articolo 3 DPR 115/02 ( testo unico spese di giustizia) “ definizioni” testualmente recita: Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato,  alla lettera q, “amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito” è l’Amministrazione dello Stato,o altra Amministrazione Pubblica,ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico”