Recuperabilità delle spese

Vi è il titolo per il recupero dei crediti erariali sorti in procedimenti in cui sussiste il patrocinio a spese dello Stato quando il procedimento civile si definisce con:

1) sentenza di condanna della parte non ammessa al patrocinio o della parte diversa dalla Pubblica Amministrazione;

2) sentenza che dispone la compensazione delle spese di giudizio ( N.B. solo, però, per il recupero dell’imposta di registro e nella metà dell’importo non registrato a debito nel caso in cui a richiedere la registrazione sia la parte ammessa al gratuito patrocinio);

3) sentenza o transazione che permette di esercitare la rivalsa per le spese prenotate a debito o anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, quando questa abbia conseguito almeno il sestuplo delle spese. Invece per le spese anticipate, il recupero va effettuato indipendentemente dalla somma o dal valore conseguito (art. 134, secondo comma, del testo unico sulle spese di giustizia);

4) rinuncia all’azione o estinzione del giudizio. Il recupero va effettuato nei confronti dell'attore, sia se questo è la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia se è parte non ammessa (art. 134, secondo e quarto comma);

5) transazione. Il recupero va effettuato nei confronti di tutte le parti che sono obbligate solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio (art. 134, terzo comma);

6) cancellazione ai sensi dell'ari. 309 c.p.c.. Tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle spese prenotate a debito (art. 134, quinto comma).

 

Ai sensi dell’articolo 128 T.U ( obbligo del difensore) il difensore dell’ammesso al gratuito patrocinio ha l’obbligo di chiedere l’estinzione del processo cancellato ai sensi dell’articolo 309cpc , l’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare

 

L’art. 110 t.u. disciplina le ipotesi in cui lo Stato è legittimato a recuperare le spese anticipate a favore dell'ammesso al patrocinio.

 

Nel caso di procedimento azionato a querela di parte, definito con sentenza di non luogo a procedere o con l'assoluzione piena per non aver commesso il reato o perché il fatto non sussiste, il magistrato, nella condanna del querelan­te alle spese, deve disporne il pagamento in favore dello Stato (anziché in favo­re dell'imputato).

 

Identica disposizione del magistrato si ha nel caso di reato procedibile di ufficio con l'intervenuta costituzione di parte civile e richiesta di risarcimento: a) nel caso che l'imputato ammesso al beneficio venga assolto per cause diverse dal difetto di imputabilità; b) nel caso di rigetto della richiesta della parte civile di risarcimento del danno o di restituzione.

 

Parimenti dispone il pagamento in favore dello Stato delle spese annotate a debito tutte le volte in cui ammessa al beneficio sia la parte civile ed il procedimento si concluda con la condanna dell'imputato (non ammesso al beneficio) al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile (art. 110, terzo comma).

 

Le altre ipotesi di recupero delle spese da parte dello Stato riguardano esclusivamente i casi di revoca del beneficio ed il recupero a carico del soggetto che ingiustamente ne aveva fruito.

 

Le imposte relative alla registrazione della sentenza portante condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato (art. 59, lettera d), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) sono prenotate a debito dall'ufficio finanziario (3). Il loro recupero, tuttavia, appare problematico nel caso di condanna dell’irreperibile

 

ART. 111T.U (recupero nei confronti dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio)

Le spese di cui all’art. 107 sono recuperate nei confronti dell’imputato in caso di revoca dell’ammissione al patrocinio ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. d ( cioè nel caso di richiesta da parte dell’ufficio finanziario in ogni momento ed in ogni caso non oltre dalla definizione del processo se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta,delle condizioni di reddito), e comma 2 ( cioè nel caso di revoca da parte del magistrato all’esito delle integrazioni richieste sulle condizioni reddituali )

 

ART. 134 T.U. (Recupero delle spese)        

 

1. Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di rivalsa.

2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o
transazione la parte ammessa ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia
all'azione o di estinzione del giudizio; può essere esercitata per le sole spese anticipate
indipendentemente dalla somma o valore conseguito.         

3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.

4. Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

5. Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 del codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.