Patrocinio nelle controversie transfrontaliere

Con il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell’1.7.2005 è stata data attuazione alla direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’acceso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione  di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

Le disposizioni in  materia si applicano al solo giudizio civile.

Per controversia tranfrontaliera si intende una controversia in cui la parte  che chiede il patrocinio è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno stato appartenente all’unione europea diverso da quello in cui pende il giudizio o in cui deve essere eseguita la sentenza.

Per essere ammesso al patrocinio redito dichiarato non superiore a € 9.296,29, se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia. In tal caso il limite di reddito è aumentato di  € 1-032,91 per ogni componente la famiglia.

Il patrocino a spese dello stato garantisce:
         la consulenza legale nella fase pre contenziosa, al fine di giungere ad una soluzione che eviti il giudizio;
         l’assistenza legale;
         spese di interprete;
         spese di traduzione;
         spese di viaggio quando la presenza in aula è disposta dal giudice e/o dalla legge;