Donazione organi tra viventi

UFFICI INTERESSATI

Tribunale – Volontaria Giurisdizione

INFORMAZIONI GENERALI

In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.) salvo i casi in cui la legge (L. 458/67 e L. 483/99) consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato) tra viventi.

La donazione è consentita tra consanguinei (genitori/figli/fratelli) e solo in mancanza di questi o se questi non siano idonei o disponibili può essere effettuata da altri parenti o anche estranei legati da relazioni affettive (moglie/marito, fidanzato/a, o amico/a), purché sia rispettato il carattere “gratuito” dell'atto.

Qualsiasi pattuizione privata che preveda un compenso in denaro o altra utilità è nulla e di nessun effetto come nessun effetto comporta  l’apposizione di condizioni o di altre determinazioni accessorie di volontà,

L’atto di disposizione è sempre revocabile sino al momento dell’intervento chirurgico e non fa sorgere diritti di sorta del donatore nei confronti del ricevente.

 L’atto di disposizione e destinazione del rene in favore di un determinato paziente è ricevuto dal Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l’Istituto autorizzato al trapianto.

La donazione di un rene può essere autorizzata, a condizione che il donatore abbia raggiunto la maggiore età, sia in possesso della capacità di intendere e di volere, sia a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto del rene tra viventi e sia consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta.

Il Giudice accertata l’esistenza delle condizioni di cui al precedente comma e accertato altresì che il donatore si è determinato all’atto della donazione di un rene liberamente e spontaneamente, cura la redazione per iscritto delle relative dichiarazioni.

Il Giudice, accertata l’esistenza del giudizio favorevole al prelievo ed al trapianto del rene contenuto nel referto medico collegiale, può concedere, con decreto da emettersi entro tre giorni, il nulla osta all’esecuzione del trapianto.

In caso contrario ed entro lo stesso termine, dichiara, con decreto motivato, il proprio rifiuto.

Contro tale decreto si può proporre reclamo con ricorso al Tribunale Collegiale, che si pronuncia in Camera di consiglio.

A CHI RIVOLGERSI

Presso Tribunale Ordinario di Venezia - Volontaria Giurisdizione

Orario: dal lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,50.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

  • richiesta
  • referto medico collegiale

La procedura è esente da contributo unificato.

Tutti gli atti del procedimento davanti al tribunale non sono soggetti alle disposizioni di legge sulle tasse di registro e bollo.